STATUTO 

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione

Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"EL CUERPO ASD - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento

sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai

Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui

l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Roma- via Giuseppe Sisco n. 8.

Finalità

Art. 3) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed

aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma

indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo

soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione,

alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 4) L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive

dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la

promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del tango argentino e delle discipline

sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il

perfezionamento nelle medesime attività sportive.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e

funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo

commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione

potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o

privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Inoltre, potrà:

a) Diffondere il patrimonio culturale italiano e argentino (materiale e immateriale) con

riferimento a tutte le espressioni sportive e performative collegate allo sport (come

ad esempio sport & pittura/ arti visive/ musica/ letteratura/ teatro/ danza/ cinema

e tradizione enogastronomica nazionale/argentina).

b) Diffondere il patrimonio culturale argentino (materiale e immateriale) inteso come

fortemente legato alla storia e alla cultura italiana (vedi flussi migratori italiani verso

l'America del Sud dei secoli XIX° e XX°) facendo riferimento a tutte le tutte le

espressioni artistiche e performative con particolare attenzione alle danze

folkloristiche, al tango argentino e alla tradizione enogastronomica argentina.

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c) Diffondere il patrimonio culturale italiano, europeo ed argentino avvicinando gli Enti

Pubblici,le associazioni/società sportive e le imprese ed il terzo settore alle

istituzioni comunitarie, grazie ad iniziative sul territorio di appartenenza e alla

realizzazione di progetti finanziati nazionali ed internazionali dei quali segue tutto il

percorso burocratico, amministrativo e gestionale nel rispetto delle norme stabilite

dalla Commissione interessata.

d) Promuovere lo sport come mezzo che possa far fronte ad esigenze di trasformazione

e realizzazione individuale delle persone, tali da rafforzare allo stesso tempo, il

potenziale creativo e innovativo dell'intera società.

e) Promuovere la creazione di network al fine di rinforzare lo scambi a livello

nazionale, europeo ed internazionale credendo nell'importanza della collaborazione

tra diverse realtà, intesi come ulteriore possibilità di crescita e apprendimento

sportivo.

f) Avanzare proposte agli Enti Pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo

contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate del potere locale.

g) Aderire ad altre Associazioni, Enti, Movimenti, Collettivi e Comitati il cui Statuto non

sia in contrasto con il proprio, nonché collaborare con essi.

h) Ricercare sponsorizzazioni e pubblicità, utilizzando le normative fiscali vigenti che

regolano la materia.

i) Acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie

attività.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con

delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità

ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità

associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la

partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti

all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta

dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni

dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che

sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti

dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato

minorenne.

Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di:

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1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

2. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,

anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali

regolamenti;

3. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi

dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato

nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni

degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non

sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie,

espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente

Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti

che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è

deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata

mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio

interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione

dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione

ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla

restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito

associativo.

Assemblea dei soci

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il

Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i

soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere

ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-

finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno,

ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati, purché in

regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data

della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla

home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile

nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve

contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché

l'ordine del giorno.

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Le sedute delle assemblee possono svolgersi in videoconferenza, i soci/consiglieri

possono riunirsi secondo tale modalità nel rispetto dei criteri di trasparenza e

tracciabilità, purché siano individuati i sistemi che consentono di verificare con certezza

i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di

voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a

ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà

genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di

potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro

socio. Ogni socio non può avere più di 1 delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano,

per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto

all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale

posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il

quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione

qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda

convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni

poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato

dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un

segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente

costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la

maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre

il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente

trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con

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l'esposizione per 8 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva

Dilettantistica.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è

eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5

membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio

sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso

delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può

essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione

del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato

il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un

Segretario e un Tesoriere (la carica di segretario e tesoriere può essere anche unificata).

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica,

potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e

associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina

associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione

sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per

la gestione dell'Associazione;

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali

da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali

dell'Associazione;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei

collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo

anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di

particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica

dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta

il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del

Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni

prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data,

l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la

presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal

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Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio

Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei

presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale

dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio

Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila

sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di

urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di

quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o

impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno

dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il

Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea

straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando

l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la

tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative

necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e

predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le

spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione

Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto

svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con

gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e

finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle

spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del

periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e

l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa

persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo

può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni,

ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano

assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a

procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario,

temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse

modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

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Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;

- eventuali entrate di carattere commerciale;

- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;

- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva

Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere

distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il

raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte dalla legge.

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il

Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria

dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli

Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale,

l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale

devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le

entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di

sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei

soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il

patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge

23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra

costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono

compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da

nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di

mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha

sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso

rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti

non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.